La legge 19/12/2012 e l'assicurazione obbligatoria.

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Nella legge 19/12/2012,anche detto Decreto Sviluppo bis, approvato con Decreto Legge 18.10.2012, n. 179,
nella Sezione VIIII del provvedimento contiene le seguenti norme:
misure per l’individuazione e il contrasto delle frodi assicurative (art. 21): viene affidata all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) la cura della prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.
L’IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi;
misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo (art. 22): vengono abolite nel Codice delle Assicurazioni Private le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto; copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza della polizza RCAuto; verrà definito, attraverso un decreto del ministro delle Sviluppo Economico, uno schema di “contratto base” di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento di assicurazione obbligatoria.
Ogni compagnia assicurativa, nell’offrirlo obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi. La norma prevede anche l’introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie di assicurazione a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali consentire ai propri clienti di verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking;
misure per le società cooperative e le società di mutuo soccorso (art. 23).